Liste di attesa
Liste di attesa
PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE
Criteri per la formulazione delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali: per tempo di attesa si intende il periodo che intercorre tra la data di prenotazione e la data di effettuazione della prestazione.
In questa sezione sono disponibili, per il cittadino, le informazioni riferite alle liste di attesa delle prestazioni strumentali e visite specialistiche più frequenti che, per la loro criticità di accesso, sono sottoposte a specifico monitoraggio da parte della Regione Campania.
L’informazione si riferisce al tempo di attesa per le prestazioni ambulatoriali erogate in regime S.S.N. con priorità B=Breve, D= Differibili.
Il medico prescrittore ha sempre l’obbligo di indicare sulla impegnativa:
- prima visita/prestazione diagnostica o accessi successivi;
- il quesito diagnostico;
- la classe di priorità attribuita in base all’esigenza clinica (obbligatoria solo per i primi accessi), sulla base delle modalità previste dalla normativa:
-
- U (Urgente), da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
- B (Breve), da eseguire entro 10 giorni;
- D (Differibile), da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
- P (Programmata) da eseguire entro 120 giorni
Tempi attesa Ambulatoriali III trim. 2024 (visualizza il file)
DEGENZE
Per tempo di attesa si intende il periodo che intercorre tra la data di prenotazione e la data di ricovero.
Di seguito le classi di priorità per i ricoveri e le relative indicazioni.
- A – Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi
- B – Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi
- C – Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi
- D – Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.
Tempi attesa Degenze III trim. 2024 (visualizza il file)
Pagina aggiornata al 23 ottobre 2024